Benefici della Cittadinanza Italiana
La persona che possiede la cittadinanza italiana e il passaporto italiano ha diritto a:
- Viaggiare liberamente, senza visto e usufruendo di una linea rapida e privilegiata di controlli alle frontiere (essendo il passaporto italiano dotato di chip biometrico estremamente sicuro e difficile da falsificare);
- Risiedere legalmente sia in Italia sia nei Paesi dell’Unione europea;
- Possedere la cittadinanza dell’Unione Europea: secondo l’articolo 20 par.1 del Trattato UE sul funzionamento dell’Unione europea, “Ogni persona che detiene la nazionalità di uno Stato membro è un cittadino dell’Unione”.
- Godere, quando ci si trova in viaggio all’estero, della protezione consolare di qualsiasi Stato della Unione Europea;
- Iscriversi, se non si sceglie di risiedere poi in Italia, all’Aire (Associazione Italiana Residenti all’Estero).
Il passaporto italiano permette inoltre di:
- Viaggiare facilmente e senza necessità di visto in moltissimi paesi extra Unione Europea. Ad oggi sono 127 gli stati dove è possibile accedere con il passaporto italiano senza visto.
Il passaporto Italiano, difatti, è uno dei più appetibili al mondo e nella classifica di passportindex.org si piazza al secondo posto (per esempio il passaporto degli Stati Uniti d’America è alla posizione n. 84 mentre quello Brasiliano alla n. 79); - Avere maggiori possibilità lavorative e di studio sia nell’Unione Europea sia extra Ue: chi ha un passaporto di un paese della UE ha certamente maggiori chance lavorative, perché l’assunzione da parte delle aziende è molto semplificata, vista la non necessità di ottenere visti e permessi di soggiorno. Questo permette, infatti, di evitare le lunghe pratiche burocratiche connesse all’assunzione, sia al datore di lavoro che al lavoratore.
- L’accesso alla Sanità Pubblica Italiana, di altissima qualità e quasi del tutto gratuita, nonché alle cure mediche di emergenza in tutta l’Unione Europea.
Bloomberg Health Care Efficiency calcola, in base ai dati di Banca Mondiale, Oms, Nazioni Unite e FMI, quali sono i sistemi sanitari più efficienti al mondo. Secondo l’ultima classifica, l’Italia è al 4° posto (Francia 13° posto, Regno Unito 35° posto, Germania 45° posto). - Istruzione di altissima qualità: le scuole medie e superiori in Italia sono gratuite, mentre le università pubbliche, di livello elevato, hanno costi molto bassi. L’istruzione in Italia è una delle migliori in Europa e in tutto il mondo. L’Italia ha alcune delle università più antiche al mondo, tra cui l’Università di Bologna fondata nel 1088, e l’Università di Padova fondata nel 1222.
Ottenere la cittadinanza italiana
La cittadinanza italiana può essere acquisita nei seguenti modi:
- Secondo lo ius sanguinis, ossia per nascita (oppure riconoscimento o adozione), da anche un solo genitore cittadino italiano;
- Per elezione, se si nasce in Italia da genitori stranieri e ci si risiede legalmente ed ininterrottamente fino ai 18 anni. In questo caso la dichiarazione dev’essere fatta entro un anno dal raggiungimento della maggiore età;
- Per naturalizzazione, dopo 10 anni di residenza legale in Italia, a condizione di assenza di precedenti penali e di presenza di adeguate risorse economiche. Il termine è ridotto a 3 anni per ex cittadini italiani ed i loro immediati discendenti (ius sanguinis) e per gli stranieri nati in Italia (ius soli). Inoltre è ridotto a 4 anni per i cittadini di altri paesi dell’Unione europea ed a 5 anni per gli apolidi ed i rifugiati;
- Per matrimonio o unione civile (comma 20 della Legge 76/16) con un cittadino italiano, dopo due anni di residenza legale in Italia o dopo tre anni di matrimonio o unione civile se residenti all’estero (termini ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi). Questo può avvenire a condizione di assenza di precedenti penali. Le donne straniere, sposandosi con cittadini italiani prima del 27 aprile 1983, acquisivano automaticamente la cittadinanza italiana;
- Per essere nati in territori già italiani;
Documenti necessari per ottenere la cittadinanza italiana
Le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana ex articolo 1 della legge 13 giugno 1912, n.555 dovranno essere corredate dalla seguente documentazione (con apostille e traduzione giurata apostillata):
- estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
- atti di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero;
- atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- C.N.N. (Certificato Negativo di Naturalizzazione): certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita del suo successivo discendente;
- carta d’identità e certificato di residenza.
Cittadinanza Iure Sanguinis
La trasmissione della cittadinanza italiana jure sanguinis (non naturalizzazione) viene trasmessa a partire dall’antenato/a italiano/a nato/a in Italia ai discendenti (a patto che non vi sia stato acquisto di cittadinanza straniera), senza interruzione e senza limite di generazioni.
In via amministrativa (Consolato competente e Comune di residenza) sussistono le restrizioni riguardo alla discendenza per derivazione materna dei figli nati prima del 1948, e viene riconosciuta unicamente la discendenza da padre italiano. Invece, nella via giudiziale rientrano anche le predette ipotesi di discendenza da madre italiana.
Occorre dimostrare l’assenza di interruzioni della catena di trasmissione della cittadinanza e, in particolare, occorre che l’ascendente italiano non si sia naturalizzato prima della nascita dei figli.
Avo cittadino italiano
Per dimostrare di aver ereditato il diritto alla cittadinanza per discendenza (iure sanguinis), dovete dimostrare che la cittadinanza vi è stata trasmessa dall’ascendente italiano: ciò significa dimostrare che l’avo era in possesso della cittadinanza italiana, ovvero che era figlio di padre italiano (essendo difatti la trasmissione a quei tempi solo per linea maschile), al momento dello sbarco nel paese straniero.
Non vi è alcun limite generazionale, se non per quanto riguarda la data del 17 marzo 1861: l’antenato emigrato dall’Italia deve essere morto nella Penisola Italiana o all’estero dopo il 17 marzo 1861.
Tuttavia, il fatto che il discendente sia nato prima dello Stato Italiano (ovvero il Regno di Italia), non preclude l’acquisto, in capo allo stesso, della cittadinanza italiana anche se successivamente emigrato all’estero: infatti, l’avo nato nel territorio della penisola prima della nascita del Regno d’Italia ed emigrato all’estero ma che, allorquando il territorio di provenienza era entrato a far parte del Regno d’Italia, non aveva acquisito la cittadinanza estera né rinunciato a quella italiana, deve esser considerato esser stato cittadino italiano.
Albero genealogico
Se volete risparmiare tempo e non conoscete le pratiche burocratiche in maniera approfondita, pensiamo a tutto noi e potete usufruire del nostro servizio di ricerca documentale in brasile. Se, invece, preferite cercare in maniera autonoma i documenti, leggete queste indicazioni sulla ricerca documentale e conseguente creazione dell’albero genealogico.
Come fare l’albero genealogico italiano
Prima fai l’albero genealogico discendente: inizia con te stesso, poi i tuoi genitori, i tuoi nonni, i bisnonni e così via. Compilalo fino ad arrivare alla persona che ha la cittadinanza italiana.
Inserisci anche le informazioni di tutti i partecipanti del tuo albero genealogico:
- Nome completo
- Data di nascita
- Data di matrimonio e data di morte (se presente)
Doppia cittadinanza e naturalizzazione
La cittadinanza italiana è stata esclusiva fino al 15 agosto 1992, pertanto, fino a quella data l’acquisizione volontaria di qualsiasi cittadinanza non italiana ha comportato la rinuncia automatica della cittadinanza italiana per le persone nate con cittadinanza italiana.
Tuttavia, sussisteva una importantissima eccezione che permetteva la doppia cittadinanza per figli di italiani all’estero: in base all’art. 7 della legge n. 555 del 1912, al figlio di padre italiano emigrato all’estero, il quale in ragione dell’acquisto della cittadinanza iure soli (per nascita nel nuovo Stato) acquisiva la cittadinanza straniera ed il cui genitore si fosse naturalizzato straniero successivamente alla nascita del figlio, era consentito di mantenere la cittadinanza italiana.
Si è detto che occorre verificare la assenza di naturalizzazione degli ascendenti: se l’avo italiano emigrato o la propria moglie si sia naturalizzato cittadino dello stato in cui è emigrato prima della nascita dei figli ciò potrebbe precludere l’acquisto della cittadinanza da parte dei discendenti.
Se, invece, non vi è stata naturalizzazione o questa è stata ottenuta dopo la nascita dei figli, la catena della cittadinanza non è stata interrotta e avrete diritto al riconoscimento.
Tuttavia, anche qualora vi sia stata la predetta naturalizzazione prima della nascita dei figli, il legale potrà valutare se sussistano comunque i requisiti per la trasmissione della cittadinanza italiana.
Tali principi trovano completa applicazione anche quando un’ava italiana abbia perso la cittadinanza italiana per effetto della naturalizzazione, successivamente alla nascita del figlio. Ed invero, l’art. 7 della legge 555/1912 (ancorché all’epoca riconoscesse tale principio soltanto al caso della derivazione paterna) consentiva al figlio di italiano nato in uno Stato estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli (ovvero sulla base dello Stato in cui si nasce) di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la sua minore età ne incorreva nella perdita, riconoscendo quindi all’interessato la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all’estero. Tale norma speciale derogava, oltre al principio della unicità della cittadinanza, anche a quello della dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio minore da quelle del padre, sancito in via ordinaria dall’art. 12 della medesima legge n. 555/1912. Le condizioni richieste per tale riconoscimento si basano, perciò, da un lato sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l’ava emigrata) e, dall’altro, sulla prova della assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (mancata naturalizzazione dell’ava italiana prima della nascita del figlio, assenza di rinuncia della cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione, a dimostrazione che la catena di trasmissioni non si è interrotta).






